Sez. 1, Sentenza n. 4477 del 21/02/1983 Ud. (dep. 18/05/1983) Rv. 159046 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - EFFETTI - LIMITE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CASI DI NECESSARIA PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - IPOTESI DIVERSE - ESCLUSIONE DEL LIMITE - CONDIZIONI.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - EFFETTI - LIMITE ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE NEI CASI DI NECESSARIA PRESENZA FISICA DELL'IMPUTATO - IPOTESI DIVERSE - ESCLUSIONE DEL LIMITE - CONDIZIONI.*
Il principio della specialità della estradizione determina soltanto un impedimento all'esecuzione dell'Azione penale nei casi in cui la presenza fisica dell'imputato nello stato sia espressamente richiesta o assuma particolare interesse per l'Esercizio dell'Azione penale. Negli altri casi, non ricorrendo tali condizioni limitative, il divieto non entra in funzione ed il principio non è operante e non limita la potestà di procedere per i fatti anteriori e non compresi nel provvedimento di estradizione, purché siano osservate le norme sulle notificazioni degli Atti processuali e siano rispettati i diritti della difesa. (V mass n 149040, sulla prima parte; (V mass n 141134; (V mass n 115326).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)