Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 01/12/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141134 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA SPECIALITA - ESTRINSECAZIONE - DIVIETO DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'ESTRADATO PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA SPECIALITA - ESTRINSECAZIONE - DIVIETO DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'ESTRADATO PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE.*
Il principio della specialita dell'estradizione non e da intendere nel senso che non si possa esercitare l'Azione penale per fatti diversi ed anteriori all'estradizione, ma nel senso che per quei fatti non si possa disporre della persona fisica dell'estradato, ne coercitivamente ne in altro modo, dovendosi il medesimo considerare come se non fosse presente nel territorio dello stato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 26, Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)