Sez. L, Sentenza n. 5920 del 07/07/1987 (Rv. 454311 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - TRASFERIMENTO LEGITTIMO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA E TUTELA REALE EX ART. 18 ST. LAVORATORI - CONDIZIONI - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE SVOLGENTE MANSIONI DI PORTIERE DA UN EDIFICIO AD UN ALTRO RICOMPRESO NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL MEDESIMO ISTITUTO (INPDAI) DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - TRASFERIMENTO LEGITTIMO DEL LAVORATORE DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN'ALTRA E TUTELA REALE EX ART. 18 ST. LAVORATORI - CONDIZIONI - UNITÀ PRODUTTIVA - NOZIONE - FATTISPECIE RELATIVA A TRASFERIMENTO DI UN DIPENDENTE SVOLGENTE MANSIONI DI PORTIERE DA UN EDIFICIO AD UN ALTRO RICOMPRESO NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL MEDESIMO ISTITUTO (INPDAI) DATORE DI LAVORO.*
Anche ai fini del divieto di ingiustificato trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra, ex art. 2103 cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 13 legge 20 maggio 1970 n. 300 (come agli effetti della tutela reintegratoria del lavoratore ingiustamente licenziato, di cui all'art. 18 della stessa legge n. 300), per "unità produttiva" deve intendersi - unitariamente - quella struttura individuabile in una articolazione autonoma della impresa od azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o di servizi. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso che configurasse un trasferimento, nei sensi ed agli effetti indicati, il provvedimento con cui un dipendente dell'INPDAI era stato destinato a svolgere le proprie mansioni di portiere in altro edificio diverso da quello originario, ma ricompreso anch'esso nel patrimonio immobiliare dell'istituto, destinato alla produzione di un reddito locativo). (V 6202/86, mass n 448466; (V 3538/86, mass n 446476; (V 222/86, mass n 443861; (V 3910/85, mass n 441490).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)