diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 18118 del 06/06/2022 (Rv. 665074 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE | Forma scritta “ad probationem” - Conseguenze - Atto successivo al contratto - Sufficienza.
Stato
decisa il 2022-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665074-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - FORMA E PROVA - IN GENERE

Per i contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta "ad probationem" e non "ad substantiam", con la conseguenza che alla relativa carenza è possibile ovviare con un atto successivo.

Cod. Civ. art. 1888

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)