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Sez. 2, Sentenza n. 2492 del 21/06/1975 (Rv. 376403 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RELATIVA CONTROVERSIA - TERRENO TRA LE COSTRUZIONI - ALIENAZIONE A TERZI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376403-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - DIVIETO - INOSSERVANZA - RELATIVA CONTROVERSIA - TERRENO TRA LE COSTRUZIONI - ALIENAZIONE A TERZI - IRRILEVANZA.*

Sulla controversia relativa all'osservanza delle distanze legali fra costruzioni su fondi finitimi, nessun effetto spiega l'alienazione ad un terzo di una zona di terreno intermedia fra i fabbricati (nella specie intervenuta in corso di causa), in quanto le norme su dette distanze, tendenti ad evitare intercapedini dannose, sono applicabili anche se fra le due costruzioni intercorra una striscia di terreno appartenente a terzi. (V 1532/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)