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Sez. 5, Sentenza n. 12732 del 07/11/2000 Ud. (dep. 06/12/2000) Rv. 217742 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Contestazione in udienza di altro reato - Diritto della persona offesa, non costituita parte civile, di ottenere la sospensione del dibattimento - Diritto della già costituita parte civile ad estendere la domanda - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217742-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE

Nel caso in cui in udienza venga contestato un nuovo reato, la persona offesa che non sia costituita parte civile ha diritto alla sospensione del dibattimento, perché le sia consentito valutare la opportunità di esercitare l'azione civile nel processo penale con riferimento alla nuova contestazione, mentre la già costituita parte civile potrà limitarsi a modificare la domanda, estendendola alla ulteriore contestazione, sia con riferimento alla "causa petendi", che al "petitum" del già esistente rapporto processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)