Sez. 3, Sentenza n. 32177 del 01/07/2025 Ud. (dep. 29/09/2025) Rv. 288644-03
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE | Parte civile già costituita - Estensione della costituzione alla contestazione suppletiva - Omissione - Sentenza di condanna al risarcimento anche in relazione alla nuova contestazione - Nullità assoluta - Esclusione - Deducibilità - Indicazione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NUOVE CONTESTAZIONI - IN GENERE
Non è deducibile per la prima volta in cassazione, dovendo essere tempestivamente eccepita dall'imputato o rilevata d'ufficio nel giudizio di merito, la nullità, di natura non assoluta, che inficia sentenza di condanna al risarcimento in favore della parte civile, comprensiva del danno derivante da reato contestato, in via suppletiva, ex art. 517 cod. proc. pen., senza che quest'ultima abbia esteso il già costituito rapporto processuale alla nuova "causa petendi".
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)