Sez. L, Sentenza n. 19695 del 24/09/2007 (Rv. 599419 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Nuovo Regime introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006 - Deposito dei contratti collettivi - Necessità - Deposito delle sole disposizioni censurate - Sufficienza - Limiti - Interpretazione sistematica - Deposito delle altre disposizioni contrattuali rilevanti - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto a pena di improcedibilità dall'art. 369, secondo comma n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 - va riferito alle norme della cui violazione il ricorrente si duole, dovendo la Corte scrutinare il vizio allegato sulla scorta dei canoni di interpretazione contrattuale ed in primo luogo ai sensi dell'art. 1362 cod. civ.; ove, tuttavia, la denunciata violazione si fondi su una lettura sistematica dell'atto o di norme-parametro, l'onere del prescritto deposito si estende anche a tali disposizioni contrattuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)