Sez. 6, Sentenza n. 2673 del 13/12/2016 Ud. (dep. 19/01/2017) Rv. 268863 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre, ancorché l'imputato sia assistito dall'interprete della lingua che dichiari di parlare e comprendere - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa qualora, nel corso del processo, l'imputato alloglotta sia assistito dall'interprete della lingua che egli stesso dichiari di parlare e di comprendere, ancorché non si tratti della lingua madre, in quanto la previsione di cui all'art. 143 cod. proc. pen. è preordinata ad assicurare all'imputato - non già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre - bensì l'assistenza dell'interprete in una lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi fondamentali del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)