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Sez. 2, Sentenza n. 13697 del 11/03/2016 Ud. (dep. 06/04/2016) Rv. 266444 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Omessa traduzione della sentenza in lingua comprensibile all'imputato alloglotta - Nullità - Esclusione - Slittamento della decorrenza dei termini d'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266444-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo la modifica dell'art.143 cod. proc. pen. per effetto del D.Lgs. n. 32 del 4 marzo 2014, non integra ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)