Sez. 2, Sentenza n. 30379 del 19/06/2018 Ud. (dep. 05/07/2018) Rv. 273246 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Art. 143 cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014 - Cittadino straniero o apolide - Dovere del giudice di procedere alla nomina di un interprete - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In tema di traduzione degli atti, ex art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 32 del 2014, il diritto all'assistenza all'interprete non discende automaticamente dallo "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto indefettibile dell'accertata incapacità di comprensione della lingua italiana. (In motivazione la Corte ha valorizzato la circostanza che in nessun momento dell'iter processuale l'imputato aveva evidenziato detta incapacità di comprensione e che lo stesso aveva personalmente presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 143, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)