Sez. L, Sentenza n. 7193 del 26/05/2001 (Rv. 547035 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Licenziamento disciplinare - Accertamento da parte del giudice del merito della proporzionalità tra fatti addebitati al dipendente e sanzione espulsiva - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Dipendente di banca - Valutazione della sussistenza della lesione del rapporto fiduciario - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
In tema di licenziamento disciplinare, spetta unicamente al giudice del merito (e non può essere sindacata in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi) la valutazione della proporzionalità tra fatti accertati e sanzione espulsiva inflitta, fermo restando che, nell'ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore ed a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)