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Sez. L, Sentenza n. 5332 del 13/04/2002 (Rv. 553706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Accertamento da parte del giudice del merito della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Dipendente di banca - Valutazione della sussistenza della lesione del rapporto fiduciario - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità dei fatti addebitati al lavoratore, che possono anche inerire alla sua vita privata, purché idonei ad incidere sulla possibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito e incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi, fermo restando che, nell'ipotesi di dipendenti di istituti di credito, l'idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario - rapporto che è più intenso nel settore bancario - deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro. (Nella specie, la sentenza gravata, confermata dalla S.C., ha ritenuto la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente di un istituto di credito condannato per ricettazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)