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Sez. L, Sentenza n. 3884 del 09/08/1978 (Rv. 393479 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393479-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE.*

I crediti del lavoratore derivanti da prestazioni previdenziali ed assistenziali non sono soggetti alla rivalutazione di cui all'art 429 cod proc civ, poiche essi sono assimilati, dall'art 442 dello stesso codice, ai crediti di lavoro solo per quanto riguarda le norme processuali, mentre la norma che dichiara un credito rivalutabile e di diritto sostanziale (nonche eccezionale e percio di stretta applicazione). Inoltre la ratio del citato art 429, consistente nella necessita di impedire che il datore di lavoro, differendo maliziosamente il pagamento del suo debito, lucri la sua diminuzione di valore per effetto della svalutazione, non sussiste nei confronti di enti pubblici, quali gli enti previdenziali. (V 162/77, Corte cost; (Conf 431/78).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)