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Sez. L, Sentenza n. 4165 del 16/07/1979 (Rv. 400674 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400674-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*

L'art 429 cod proc civ, che attribuisce al lavoratore il risarcimento del maggiore danno eventualmente subito dal suo credito per svalutazione monetaria, si applica, per la sua formulazione letterale, ai soli crediti di lavoro e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali. Infatti, l'art 442 dello stesso codice, che richiama la norma sul rito del lavoro per i processi previdenziali, concerne solo le Disposizioni processuali e non anche quelle sostanziali, quale l'art 429 citato. Inoltre, la ratio di quest'ultima norma, consistente nella necessita di impedire che il datore di lavoro, differendo il pagamento del suo debito, lucri la diminuzione di valore per effetto della svalutazione monetaria, non sussiste nei confronti degli enti pubblici tra i quali sono compresi anche gli istituti previdenziali. (Conf 3884/78, mass n 393479).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)