Sez. 3, Sentenza n. 360 del 14/01/2002 (Rv. 551549 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA | Iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Requisiti - Istanza dell'aspirante - Valutazione di merito rimessa al competente organo professionale - Esclusione - Fondamento.
STAMPA - GIORNALISTA - PUBBLICISTA
Nell'ordinamento della professione di giornalista, di cui all'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti dipende, non dal livello qualitativo degli articoli scritti, ma dal concorso di requisiti e condizioni previsti dall'art. 35 della stessa legge, mentre all'organo professionale non spetta alcuna valutazione discrezionale, neppure tecnica, sull'istanza dell'aspirante, ma il mero riscontro della sussistenza dei richiesti presupposti, essendo da escludere che detta iscrizione abbia la funzione di garantire il buon livello qualitativo della stampa (richiami a Corte cost. nn. 11 e 98 del 1968 e n. 424 del 1989).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)