Sez. 1, Sentenza n. 9362 del 23/09/1997 (Rv. 508177 - 01)
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Configurazione soggettiva - Successivamente all'attuazione del decentramento regionale - Enti meramente strumentali della regionale - Inconfigurabilità - Enti pubblici economici dotati di autonomia patrimoniale e soggettività processuale - Configurabilità.
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA
Anche dopo l'attuazione dell'ordinamento regionale, con il trasferimento alle regioni delle funzioni attinenti alla bonifica, i Consorzi di Bonifica non hanno perduto la propria distinta personalità giuridica né la rispettiva autonomia patrimoniale, e pertanto non si configurano come meri enti strumentali della Regione, bensì come enti pubblici (di natura economica in ragione della loro struttura di tipo imprenditoriale) e quindi come autonomi soggetti di diritto di cui non è controvertibile la legittimazione ad agire o ad essere convenuti in giudizio in relazione ai rapporti giuridici che li coinvolgano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)