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Sez. U, Sentenza n. 4970 del 20/11/1989 (Rv. 464297 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA - DELLE MARCHE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464297-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - CONSORZI DI BONIFICA - DELLE MARCHE - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Anche i consorzi di bonifica delle Marche hanno natura di enti pubblici economici, essendo irrilevante, al fine di escluderne l'economicità, il fatto che la legge della regione Marche n. 13 del 17 aprile 1985 - la quale peraltro rinvia al R.d. 13 febbraio 1933 n. 215 per quanto concerne il riparto delle spese e la esecuzione delle opere di Competenza dei privati - li definisca enti con personalità di diritto pubblico e senza scopo di lucro, in quanto, mentre la pubblicità è connotazione propria anche degli enti (pubblici) economici, l'economicità sussiste sempreché l'ente svolga la sua attività conseguendo ricavi almeno tendenzialmente idonei a coprire i costi. Pertanto, le controversie relative al rapporto di lavoro dei dipendenti dei consorzi di bonifica della regione predetta (nella specie, del consorzio di bonifica della valle del Tenna), che ha natura privata indipendentemente dalla fonte della sua disciplina sostanziale, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, anziché a quella esclusiva del giudice amministrativo. (V 3936/87, mass n 452788; (V 5031/85, mass n 442362; (V 2847/84, mass n 434893; (V 1462/79, mass n 397786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., Legge Reg. Marche 17/04/1985 num. 13 art. 5, Legge Reg. Marche 17/04/1985 num. 13 art. 19, Legge Reg. Marche 17/04/1985 num. 13 art. 25, Legge Reg. Marche 17/04/1985 num. 13 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)