Sez. 3, Sentenza n. 726 del 06/02/1989 (Rv. 461766 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ IN ORDINE AL FATTO GENERATO DAL DANNO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ IN ORDINE AL FATTO GENERATO DAL DANNO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Qualora in ordine al fatto generatore del danno sia intervenuto in Sede penale decreto di archiviazione, non sussiste in Sede civile alcuna preclusione all'accertamento della responsabilità, anche ai fini della prescrizione applicabile ai sensi dell'art. 2947 cod. civ.. tale convincimento del giudice civile può essere tratto soltanto da risultanze probatorie nuove e diverse da quelle già valutate in Sede penale e che siano tali da condurre, attraverso una indagine di carattere incidentale, alla identificazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. (V 6244/80, mass n 409976; (V 1576/74, mass n 369747; (V 746/60; (V 3670/58; (Conf 3593/79, mass n 400003).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)