Sez. 3, Sentenza n. 3593 del 27/06/1979 (Rv. 400003 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN ISTRUTTORIA - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA IN ORDINE AL FATTO GENERATO DAL DANNO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - IN ISTRUTTORIA - ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA IN ORDINE AL FATTO GENERATO DAL DANNO - PRECLUSIONE IN SEDE CIVILE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Qualora in ordine al fatto generatore del danno sia intervenuto in Sede penale decreto di archiviazione, ovvero sia stata pronunciata sentenza istruttoria di non doversi procedere, non sussiste in Sede civile alcuna preclusione all'accertamento della responsabilita, anche ai fini della prescrizione applicabile ai sensi dell'art 2947 cod civ. tuttavia, tale convincimento del giudice civile puo essere tratto soltanto da risultanze probatorie nuove e diverse da quelle gia valutate in Sede penale e che siano tali da condurre, attraverso una indagine di carattere incidentale, alla identificazione degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. (V 746/60; (V 1178/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)