Sez. L, Sentenza n. 3995 del 27/04/1994 (Rv. 486374 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere | Trattamento di pensione corrisposto dallo stesso datore di lavoro - Natura - Retribuzione differita - Configurabilità - Fattispecie relativa al trattamento pensionistico integrativo a carico di una azienda municipalizzata.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - In genere
La funzione previdenziale di una prestazione pecuniaria non è sufficiente per qualificare di natura previdenziale il relativo credito, occorrendo invece la sussistenza di un elemento strutturale costituito dalla sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso: conseguentemente i trattamenti di pensione corrisposti dallo stesso datore di lavoro, e non da un centro autonomo di imputazione di un distinto rapporto previdenziale, hanno natura di retribuzione differita, costituendo l'oggetto di obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto applicabile ad un credito di un dipendente di un'azienda municipalizzata, relativo ad un trattamento pensionistico integrativo a carico del datore di lavoro, la norma di cui all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. in tema di rivalutazione monetaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)