Sez. 2, Sentenza n. 135 del 12/01/1977 (Rv. 383633 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE PATTUITA NELL'INTERESSE DI UN SOLO CONTRAENTE - LICEITA - RINUNZIA ALLA CONDIZIONE - FACOLTA DEL CONTRAENTE INTERESSATO - SUSSISTENZA - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINUNZIA TACITA - IDONEITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE PATTUITA NELL'INTERESSE DI UN SOLO CONTRAENTE - LICEITA - RINUNZIA ALLA CONDIZIONE - FACOLTA DEL CONTRAENTE INTERESSATO - SUSSISTENZA - ATTO SCRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - RINUNZIA TACITA - IDONEITA - CONDIZIONI.*
Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono escludere che all'evento dedotto in condizione sia ineluttabilmente subordinata l'efficacia del vincolo obbligatorio per tutti contraenti; percio, e pienamente ipotizzabile una condizione sospensiva o risolutiva pattuita nell'interesse esclusivo di una soltanto dei contraenti, il quale ha, quindi, la facolta di rinunziarvi, sia prima che dopo l'avveramento o il non avveramento della condizione, senza che la controparte possa, comunque, ostacolarne la volonta. Siffatta rinunzia, anche quando trattasi di condizione apposta ad un contratto traslativo o costitutivo di diritti reali immobiliari, non deve risultare necessariamente da atto scritto, e puo essere compiuta anche in modo tacito, ma e, tuttavia, necessario che, in tal caso, la rinunzia risulti da un comportamento dell'interessato concludente ed incompatibile con la volonta di esercitare il diritto ad avvalersi della condizione, per cui il solo dubbio sulla rinunzia ne giustifica l'esclusione. (V 2396/70, mass n 348638; (V 1342/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)