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Sez. 2, Sentenza n. 3299 del 10/04/1996 (Rv. 496888 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Riduzione del prezzo - Azione accordata in via concorrente con quella di risoluzione - Domanda di riduzione formulata in via subordinata rispetto a quella di risoluzione - Inammissibilità - Scelta da parte del compratore - Necessità.
Stato
decisa il 1996-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496888-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, quando l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492, comma terzo, cod. civ.), ma in via concorrente con l'azione di risoluzione (art. 1492, comma primo, cod. civ.) deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione formulata in modo subordinato rispetto alla proposizione a titolo principale dell'azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti: la sussistenza dei vizi, con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 cod. civ., restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere tra l'una e l'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)