Sez. 2, Sentenza n. 11036 del 24/10/1995 (Rv. 494343 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA | Azione redibitoria ed azione estimatoria (o "quanti minoris") - Esercizio contestuale, alternativo o subordinato - Ammissibilità - Esclusione - Limiti.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il principio secondo cui l'azione redibitoria e quella estimatoria (o "quanti minoris"), essendo incompatibili tra loro, in quanto preordinate alla tutela di un medesimo diritto l'una attraverso la risoluzione e l'altra mercè il mantenimento del contratto, non possono essere esercitate contestualmente, né alternativamente, né subordinatamente, l'una rispetto all'altra, incombendo sul compratore l'onere di operare la scelta relativa, non si applica alle ipotesi in cui l'azione di riduzione è accordata al compratore in via esclusiva (art. 1492, comma terzo, cod. civ.). Pertanto, in caso di alienazione o trasformazione della cosa venduta, da parte del compratore, qualora originariamente sussista dubbio sull'ammissibilità dell'azione redibitoria, ovvero l'ammissibilità della stessa sia contestata dal venditore-convenuto, il compratore-attore legittimamente può - per il caso in cui detta azione redibitoria dovesse essere ritenuta inammissibile ed al fine di non perdere ogni garanzia - chiedere anche l'unica tutela apprestatagli dall'art. 1492, terzo comma, cod. civ. nell'ipotesi innanzi indicata, vale a dire l'azione di riduzione del prezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)