diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 132 del 18/01/1985 (Rv. 438325 - 01)

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE - OGGETTIVA DESTINAZIONE DATA DAL CONDUTTORE A DISTINTI LOCALI CONCESSIGLI SEPARATAMENTE IN LOCAZIONE - MERO SILENZIO DEL LOCATORE IN RELAZIONE A TALE DESTINAZIONE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE TRA I DUE LOCALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FACOLTÀ DI SUBLOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1985-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438325-01

BENI - PERTINENZE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - IN GENERE - OGGETTIVA DESTINAZIONE DATA DAL CONDUTTORE A DISTINTI LOCALI CONCESSIGLI SEPARATAMENTE IN LOCAZIONE - MERO SILENZIO DEL LOCATORE IN RELAZIONE A TALE DESTINAZIONE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO PERTINENZIALE TRA I DUE LOCALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI FACOLTÀ DI SUBLOCAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE.*

Poiché al fine della configurazione del rapporto pertinenziale sono necessari un elemento oggettivo, inteso nel senso che la cosa accessoria deve essere posta in una relazione di complementarietà funzionale con la cosa principale, e un elemento soggettivo, consistente in un atto dispositivo, cioè nella volontà effettiva del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinare durevolmente la cosa accessoria al servizio all'ornamento di quella principale, tale atto non può essere ravvisato nel mero silenzio serbato dal proprietario-locatore rispetto alla oggettiva destinazione data dal conduttore a distinti locali ad esso concessi separatamente in locazione. (nella specie, la C.S. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva escluso il vincolo pertinenziale tra i locali in locazione e, di conseguenza, l'applicabilità dell'art. 5 della legge 27 gennaio 1963 n. 19 sulla facoltà del conduttore di sublocazione degli immobili insieme all'azienda). (V 974/75, mass n 374375; (Conf 2702/82, mass n 420556; (Conf 5220/80, mass n 409054; (Conf 622/77, mass n 384185).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)