Sez. 2, Sentenza n. 18352 del 13/09/2004 (Rv. 577021 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
In materia di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla conclusione del contratto stesso può rilevare ai fini interpretativi solo qualora si tratti di un comportamento comune ad entrambe, al fine di meglio stabilire quale fosse la loro comune intenzione in ordine al contenuto del contratto, mentre a questo scopo non può essere preso in considerazione il comportamento di uno solo dei contraenti, successivo alla conclusione del contratto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul punto, osservando che, in un contratto avente ad oggetto la somministrazione di latte da un produttore ad una ditta distributrice, il comportamento successivo della ditta che aveva effettuato un esame a campione del latte non poteva essere idoneo a far ritenere configurabile in capo alla ditta stessa l'obbligo di effettuare le campionature per verificare la qualità del latte).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)