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Sez. L, Sentenza n. 796 del 29/01/1988 (Rv. 457197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - ART. 2112 COD. CIV. - DEROGA EX ART. 1, TERZO COMMA, D.L. 30 MARZO 1978 N. 80, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1978 N. 215 - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - ART. 2112 COD. CIV. - DEROGA EX ART. 1, TERZO COMMA, D.L. 30 MARZO 1978 N. 80, CONVERTITO NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1978 N. 215 - LIMITI.*

L'inoperatività del primo comma dell'art. 2112 cod. civ. in ordine alla disdetta dal rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda, inoperatività prevista dall'art. 1, terzo comma, d.l. 30 marzo 1978 n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978 n. 215, ove intervenga la dichiarazione dello stato di crisi aziendale e sia stato raggiunto un accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento d'azienda, riguarda unicamente i lavoratori che - in forza di tale trasferimento - passano alle dipendenze dell'acquirente; per gli altri lavoratori invece il datore di lavoro, cessionario della azienda, è tenuto a dare disdetta in tempo utile talché, ove a ciò non provveda, il rapporto di lavoro prosegue con l'impresa acquirente od affittuaria a norma del cit. Art. 2112 cod. civ.. (V 6861/87, mass n 455056; (V 2187/85, mass n 440066).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1 com. 3, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)