Sez. L, Sentenza n. 2187 del 28/03/1985 (Rv. 440066 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - IMPRESA DICHIARATA IN STATO DI CRISI - CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA AD ALTRA IMPRESA COSTITUITA AL FINE DI ASSORBIRE IL PERSONALE - CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - IMPRESA DICHIARATA IN STATO DI CRISI - CESSIONE O TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA AD ALTRA IMPRESA COSTITUITA AL FINE DI ASSORBIRE IL PERSONALE - CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo ad impresa dichiarata in stato di crisi, secondo la cosiddetta legislazione di emergenza sulla ristrutturazione e riconversione industriale (legge 12 agosto 1977 n. 675 e d.l. 30 marzo 1978 n. 80, convertito in legge 26 maggio 1978 n. 215), e per il caso in cui, alla stregua di accordi intervenuti fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'azienda dell'impresa medesima venga ceduta o trasferita ad altra all'uopo espressamente costituita, al fine di assorbire nella seconda il personale della prima, nei confronti dei lavoratori che passano alle dipendenze della cessionaria, quale sia la loro qualifica (nella specie, dirigente), restano inoperanti le Disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2112 cod. civ., circa la continuità del rapporto per effetto di mancata disdetta, e, pertanto, indipendentemente dall'esistenza di tale disdetta o di Atti ad essa equipollenti (dichiarazione dello stato di crisi emessa prima dell'entrata in vigore del citato decreto), deve escludersi una responsabilità solidale di detta cessionaria per i pregressi debiti di lavoro. (V 7070/83, mass n 431689; (V 2785/83, mass n 427698).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)