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Sez. L, Sentenza n. 6861 del 10/08/1987 (Rv. 455056 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ACCORDO SINDACALE DI NATURA TRANSATTIVA STIPULATO, PER SUPERARE IL PROBLEMA OCCUPAZIONALE, TRA LE CONFEDERAZIONI DEI LAVORATORI ED UNA SOCIETÀ ALL'UOPO COSTITUITA - VALIDITÀ - CLAUSOLA LIBERATORIA DEL NUOVO DATORE DI LAVORO DALL'ONERE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - ESTENSIONE - SITUAZIONI ANTERIORI ALLA DIRETTIVA CEE DEL 14 FEBBRAIO 1977 ED ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 80 DEL 1978 - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO TRA CONFEDERAZIONI SINDACALI E SOC. ELETAR.*
Stato
decisa il 1987-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455056-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - ACCORDO SINDACALE DI NATURA TRANSATTIVA STIPULATO, PER SUPERARE IL PROBLEMA OCCUPAZIONALE, TRA LE CONFEDERAZIONI DEI LAVORATORI ED UNA SOCIETÀ ALL'UOPO COSTITUITA - VALIDITÀ - CLAUSOLA LIBERATORIA DEL NUOVO DATORE DI LAVORO DALL'ONERE DEL RICONOSCIMENTO DELLA PREGRESSA ANZIANITÀ DI SERVIZIO - ESTENSIONE - SITUAZIONI ANTERIORI ALLA DIRETTIVA CEE DEL 14 FEBBRAIO 1977 ED ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 1 DEL D.L. N. 80 DEL 1978 - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCORDO TRA CONFEDERAZIONI SINDACALI E SOC. ELETAR.*

Ad un accordo sindacale avente natura transattiva, stipulato, per superare il problema occupazionale dei lavoratori, tra le confederazioni dei medesimi ed una società all'uopo costituita, deve - per la preminenza della salvaguardia del posto di lavoro sull'interesse alla continuità dei singoli rapporti di lavoro - riconoscersi efficacia vincolante (nei confronti dei lavoratori iscritti a dette confederazioni o che abbiano successivamente aderito all'accordo) anche nella parte in cui libera il nuovo datore di lavoro dall'Onere del riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, contenendo una valida deroga convenzionale al principio della continuità del rapporto di lavoro stabilito dal primo comma dell'art. 2112 cod. civ.. la validità di tale deroga - derivando da un principio generale immanente nello ordinamento - va affermata anche in ordine a situazioni anteriori alla direttiva C.e.E. Del 14 febbraio 1977 ed all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 30 marzo 1978 n. 80 (convertito, con modifiche, dalla legge 26 maggio 1978 n. 215), che configura solo una particolare applicazione (quanto alle imprese per le quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale) del principio generale anzidetto. (nella specie, trattavasi dell'accordo 11 marzo 1971 tra le confederazioni sindacali e la soc. Eletar, cessionaria del complesso aziendale della fallita soc. Pellizzari). (V 2187/85, mass n 440066; (V 2785/83, mass n 427698; (V 746/82, mass n 418565; (V 6482/81, mass n 417318; (V 6162/81, mass n 416943).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 CORTE COST., Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)