Sez. 3, Sentenza n. 14644 del 23/02/2005 Cc. (dep. 20/04/2005) Rv. 231611 - 01
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Momento consumativo - Nozione di "messa in circolazione" - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod.pen.), la condotta di messa in vendita o di messa in circolazione si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del fabbricante per un qualsiasi scopo che non escluda la possibilità di circolazione. (Nel caso di specie i prodotti recanti segni mendaci erano detenuti nel deposito di un centro commerciale in attesa della loro distribuzione finale nei punti vendita).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)