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Sez. 3 - , Sentenza n. 1513 del 14/11/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) Rv. 274302 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI | Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Presentazione alla dogana per l’ingresso nel territorio dello Stato - Configurabilità del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274302-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI

In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta descritta dall'art. 517 cod. pen. con la formula "mette altrimenti in circolazione" si riferisce a qualsiasi attività con cui si mira a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce, tra le quali, pertanto, deve essere ricompresa anche la mera presentazione alla dogana di prodotti industriali che recano segni atti ad indurre in inganno il compratore sulla loro origine.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 517, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)