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Sez. 6, Sentenza n. 3658 del 16/11/1998 Cc. (dep. 15/12/1998) Rv. 212688 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE | Attribuzione del potere al pubblico ministero - Sussistenza - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Potere-dovere del G.i.p. indipendentemente dalle deduzioni del pubblico ministero - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212688-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - MODIFICAZIONE DELL'IMPUTAZIONE - IN GENERE

Il giudice, in ogni fase e grado del procedimento, ha il potere-dovere di attribuire al fatto per cui si procede l'esatta qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull'autonomo potere - riservato in via esclusiva al pubblico ministero - di modificare il fatto contestato e di procedere alla nuova contestazione quando esso risulti diverso da come è descritto nell'imputazione o da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio (Nella specie la Corte di cassazione ha affermato che il potere di qualificare diversamente il fatto compete anche al G.i.p. con il decreto di rinvio a giudizio, che non può qualificarsi atto abnorme in relazione alla diversa qualificazione, la quale costituisce espressione di legittimo esercizio di un potere riconosciuto dalla legge).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 423 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)