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Sez. L, Sentenza n. 2491 del 09/04/1986 (Rv. 445587 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA RELATIVAMENTE ALLE PARTI CORRETTE - TERMINI - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA DI CORREZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ERRONEA INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DELLE PARTI NELLA INTESTAZIONE DELLA SENTENZA RITENUTA NON INCIDENTE SULLA IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI MEDESIME.*
Stato
decisa il 1986-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445587-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA RELATIVAMENTE ALLE PARTI CORRETTE - TERMINI - DECORRENZA DALLA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA DI CORREZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ERRONEA INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DELLE PARTI NELLA INTESTAZIONE DELLA SENTENZA RITENUTA NON INCIDENTE SULLA IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI MEDESIME.*

Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 288 cod. proc. civ. - secondo cui le sentenze, assoggettate alla procedura di correzione, possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - riguarda soltanto l'ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, e non già quando l'errore stesso - consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione - possa agevolmente essere eliminato in via di interpretazione del testo della sentenza; in tale ultima ipotesi quindi l'eventuale correzione dell'errore, pur se effettuata, non vale a riaprire i termini per l'impugnazione. (nella specie mentre il dispositivo letto in udienza dal giudice del merito - secondo le norme del rito del lavoro - e l'intestazione della sentenza recavano esattamente i nominativi delle parti in causa, invece il dispositivo trascritto nella sentenza stessa indicava erroneamente il nominativo di una parte; la S.C. ha ritenuto che tale errore non incidesse affatto sull'identificazione delle parti e quindi, anche se corretto, non riaprisse i termini di impugnazione, che nelle more erano decorsi). (V 4126/85, mass n 441653; (V 58/84, mass n 432934; (V 6931/82, mass n 424589; (V 5540/80, mass n 409407).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)