Sez. 3, Sentenza n. 8060 del 31/03/2007 (Rv. 598697 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Relativo procedimento - Natura amministrativa - Conseguenze - Incidenza del provvedimento di correzione o di integrazione sulla qualità di titolo esecutivo della decisione giudiziale - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il provvedimento mediante il quale, ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., la sentenza passata in cosa giudicata può essere corretta con la eliminazione delle omissioni o degli errori materiali o di calcolo, in cui sia incorso il giudice che l'ha pronunciata - ha natura amministrativa. Infatti, detto provvedimento è diretto a porre rimedio ad un vizio meramente formale, derivante da divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione oltre a lasciare intatto il contenuto della decisione corretta, tanto che, se nessuna delle parti si avvale del procedimento di correzione, non è preclusa la possibilità di cogliere ed affermare il reale contenuto precettivo della statuizione giudiziale in via interpretativa, sulla base di una lettura coordinata del dispositivo e della motivazione e, conseguentemente, porla in esecuzione facendola valere come titolo esecutivo (fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto valido titolo esecutivo una sentenza, contenente nella motivazione la precisazione che era stata raggiunta la piena prova del credito, ma che nel dispositivo non recava la corrispondente condanna al pagamento, aggiunta solo successivamente con il procedimento di integrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)