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Sez. 3, Sentenza n. 17349 del 18/08/2011 (Rv. 619119 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA | Sussistenza del titolo esecutivo dall'inizio dell'azione escutiva e per tutta la sua durata - Necessità - Correzione di errore materiale di sentenza costituente titolo esecutivo giudiziale - Formazione di nuovo e diverso titolo - Esclusione - Fondamento - Correzione asseritamente integrante nuova statuizione - Conseguenze - Impugnazione della parte corretta della sentenza - Necessità - Mancata impugnazione o suo rigetto - Prosecuzione dell'esecuzione anche in base alla parte corretta della sentenza.
Stato
decisa il 2011-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619119-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA

Il principio per il quale, nel processo esecutivo, il titolo esecutivo deve esistere al momento in cui inizia l'azione esecutiva, non potendosi formare successivamente, e deve permanere per tutta la durata dell'esecuzione, è rispettato quando, posta a base dell'esecuzione una sentenza costituente titolo giudiziale, questa sia stata successivamente corretta a seguito di procedimento di correzione di errore materiale ex art. 287 cod. proc. civ. e l'esecuzione prosegua sulla base della parte corretta della sentenza, poiché la correzione di errore materiale non comporta, di per sé, la formazione di un nuovo e diverso titolo esecutivo; qualora si assuma, invece, che con la correzione della sentenza si sia dato luogo ad una differente statuizione, la sentenza relativamente alla parte corretta va impugnata ai sensi dell'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza di impugnazione (o di suo rigetto, anche in rito), l'esecuzione validamente prosegue (anche) sulla base della parte corretta della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)