Sez. L, Sentenza n. 14829 del 22/11/2001 (Rv. 550524 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Provvedimento d'urgenza contenente condanna del datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore ovvero al pagamento delle retribuzioni - Titolo esecutivo in caso di mancata riassunzione - Configurabilità - Requisiti - Accertamento della pronta e facile quantificazione del credito - Richiesta di liquidazione delle medesime retribuzioni in un successivo giudizio - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., con cui il giudice ordini al datore di lavoro la riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato ovvero il pagamento delle retribuzioni maturate secondo l'inquadramento contrattuale, costituisce titolo esecutivo, in caso di mancata riassunzione, per ottenere il pagamento delle retribuzioni, purché il provvedimento contenga tutte le indicazioni idonee ad una rapida quantificazione del credito, con la conseguenza che, in tal caso, al lavoratore non è consentito ottenere un nuovo titolo in relazione alla stessa pretesa (nella specie, relativa al licenziamento di lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, la S.C. ha ritenuto sufficiente, ai fini della pronta e facile liquidabilità del credito, il riferimento delle retribuzioni al "livello di inquadramento convenuto" e l'indicazione come termine finale della scadenza del contratto di formazione).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)