Sez. L, Sentenza n. 8941 del 19/06/2002 (Rv. 555188 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE | Interpretazione del dispositivo in sintonia con la motivazione - Dispositivo contenente riconoscimento del diritto della parte al risarcimento del danno - Indicazione nella motivazione degli elementi utili alla determinazione delle somme dovute a tale titolo - Condanna della controparte al pagamento di quelle somme - Configurabilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - IN GENERE
Anche nel rito del lavoro il dispositivo deve essere interpretato in sintonia con la motivazione, pertanto, se nella motivazione della sentenza siano contenuti tutti gli elementi per la quantificazione delle somme dovute al lavoratore, il dispositivo che abbia dichiarato il diritto della parte al risarcimento del danno integra una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di quella somma. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il dispositivo della sentenza emessa dal giudice di rinvio, contenente l'affermazione del diritto della parte al risarcimento del danno subito per l'illegittimo licenziamento, non nella misura indicata nella sentenza di primo grado, ma limitatamente ad un periodo più breve, da calcolarsi con i medesimi criteri di cui alla sentenza di primo grado anche in ordine agli accessori, solo apparentemente fosse una sentenza dichiarativa, trattandosi invece di una vera e propria pronuncia di condanna al pagamento di somme ben determinate, risultanti dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)