Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3744 del 13/02/2017 (Rv. 643655 - 01)
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE | Competenza - Regolamento di competenza - Arbitrato tra banca e consumatore - Deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria - Ammissibilità - Condizione - Trattativa tra le parti - Onere probatorio a carico del professionista.
ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE
In tema di arbitrato tra banca e consumatore, la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli arbitri, ex art. 33, comma 2, lett. t), del d.lgs. n. 306 del 2005, è ammissibile ove venga provata l’esistenza di una specifica trattativa tra le parti, prova il cui onere ricade sul professionista che intenda avvalersi della clausola arbitrale in deroga e che rileva quale elemento logicamente antecedente alla dimostrazione della natura non vessatoria della clausola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)