Sez. 3 - , Sentenza n. 23482 del 28/09/2018 (Rv. 652465 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE) | Espropriazione iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell'esecutato - Distribuzione del ricavato dalla vendita forzata - Provvisoria attribuzione al creditore fondiario - Importi eccedenti il credito riconosciuto nel riparto fallimentare - Legittimazione del curatore ad agire in ripetizione - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - GIUDIZIALE - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE (ESECUZIONE IMMOBILIARE)
In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare, sicché il curatore è legittimato ad agire per ottenere la restituzione degli importi percepiti in eccedenza dal creditore fondiario a titolo di anticipazione in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 110, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 596, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)