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Sez. 1, Sentenza n. 17368 del 11/10/2012 (Rv. 623735 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI | Autorizzazione legale dell'esecuzione individuale dell'istituto di credito fondiario - Natura - Privilegio meramente processuale - Conseguenze - Assegnazione del ricavato della vendita - Provvisorietà - Onere d'insinuazione dell'istituto mutuante - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623735-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - LIMITI

La disciplina speciale del mutuo fondiario ipotecario di cui al r.d. n. 646 del 1905 e al d.P.R. n. 7 del 1976, applicabile "ratione temporis", autorizzando l'istituto mutuante a iniziare o proseguire l'azione esecutiva nei confronti del debitore dichiarato fallito, configura un privilegio di carattere meramente processuale, sicché l'assegnazione al creditore procedente della somma ricavata dalla vendita non deroga al principio di esclusività della verifica concorsuale posto dall'art. 52 legge fall., trattandosi di un'assegnazione a carattere provvisorio ed essendo onere dell'istituto, che intenda renderla definitiva, insinuarsi al passivo del fallimento in modo da consentire la graduazione dei crediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., DPR 21/01/1976 num. 7 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)