Sez. 1, Sentenza n. 2864 del 10/05/1984 (Rv. 434915 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - FUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CARATTERE CAUTELARE - CONSEGUENZE - INCIDENZE NEGATIVE DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI ASSEGNO PROVVISORIO IN PENDENZA DI GIUDIZIO - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA, EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - PROVVISORI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - FUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO - CARATTERE CAUTELARE - CONSEGUENZE - INCIDENZE NEGATIVE DELLA SENTENZA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI ASSEGNO PROVVISORIO IN PENDENZA DI GIUDIZIO - INSUSSISTENZA - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA, EX ART. 96 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., ha carattere cautelare, in quanto mira ad assicurare il necessario sostentamento al beneficiario fino alla pronuncia definitiva. Pertanto, gli effetti del provvedimento stesso non sono suscettibili di essere travolti, retroattivamente, dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, con la conseguenza che non è dovuta la restituzione delle somme che il beneficiario abbia riscosso a titolo di assegno provvisorio di mantenimento in pendenza di giudizio, salva una eventuale responsabilità aggravata del beneficiario ex art. 96 cod. proc. civ. per avere agito senza la normale prudenza nel chiedere il provvedimento cautelare. (Conf 1607/77, mass n 385313).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)