diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8585 del 11/02/2015 Cc. (dep. 26/02/2015) Rv. 262555 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Valutazione ai fini della decisione di prove acquisite dopo le conclusioni delle parti - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262555-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA

Il giudice dell'esecuzione può porre a base della decisione soltanto le prove che siano state formalmente ammesse prima delle conclusioni delle parti; ne consegue che è affetta da nullità ex art. 178, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, mediante ordinanza, successivamente alla riserva della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)