diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5203 del 09/11/1994 Cc. (dep. 11/02/1995) Rv. 200868 - 01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Udienza | Acquisizione di documenti nuovi dopo l'udienza - Necessità di fissare nuova udienza - Sussistenza - Inosservanza di tale incombente - Conseguenze - Nullità assoluta della decisione emessa sulla scorta dei suddetti documenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200868-01

Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Udienza

Nel procedimento di esecuzione, qualora il Giudice, dopo l'udienza di trattazione, abbia acquisito documenti non compresi tra gli atti del procedimento, non può addivenire alla pronuncia se non previa fissazione di una nuova udienza camerale, con relative comunicazioni e notificazioni, affinché le parti prendano in esame la nuova documentazione e possano rassegnare eventualmente diverse ed ulteriori conclusioni; nel caso in cui la pronuncia venga emessa sulla scorta dei suddetti documenti e senza avere provveduto ai citati adempimenti, la stessa risulta affetta da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)