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Sez. 1, Sentenza n. 52620 del 08/11/2017 Cc. (dep. 17/11/2017) Rv. 271814 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Riserva di decisione - Acquisizione successiva di elementi di valutazione - Fissazione di una nuova udienza - Necessità - Ragioni - Decisione assunta omettendo l'adempimento - Nullità assoluta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271814-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - UDIENZA

In tema di procedimento d'esecuzione, il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)