Sez. 1, Sentenza n. 4458 del 14/05/1987 (Rv. 453177 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - ASTA PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI - COLPA DELL'AGGIUDICATARIO - POTERE DI RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - ASTA PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE - MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI - COLPA DELL'AGGIUDICATARIO - POTERE DI RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO - ESCLUSIONE.*
In tema di appalto di opere pubbliche, la regola - ricavata dall'art. 4 d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (capitolato generale d'appalto per le opere di Competenza del ministero dei LL. PP.), il quale parzialmente rinvia all'art. 114 del R.d. 23 maggio 1924 n. 827 (regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità di stato) - in base alla quale l'aggiudicatario di un appalto può recedere dal contratto quando siano decorsi novanta giorni dall'aggiudicazione senza che l'amministrazione abbia provveduto a stipulare il contratto e ad emanare il decreto di approvazione vincolante anche per l'amministrazione, non può applicarsi qualora il vano decorso nel termine sia dipeso da fatto dello stesso aggiudicatario, senza che sia rilevante che l'amministrazione non abbia provveduto all'indizione di nuovo incanto, come è sua facoltà a norma dell'art. 4 citato (che richiama l'art. 332 della legge 20 marzo 1865 n. 2218 all. F). (V 5751/83, mass n 430625; (V 300/82, mass n 417993; (V 1962/77, mass n 385690).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 114, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)