Sez. U, Sentenza n. 1962 del 16/05/1977 (Rv. 385690 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCATA STIPULAZIONE - DIRITTO DELL'AGGIUDICATARIO ALLA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE - SUSSISTENZA - RECESSO - CONDIZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'ENTE APPALTANTE - SUFFICIENZA - PREVENTIVA INTIMAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCATA STIPULAZIONE - DIRITTO DELL'AGGIUDICATARIO ALLA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE - SUSSISTENZA - RECESSO - CONDIZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'ENTE APPALTANTE - SUFFICIENZA - PREVENTIVA INTIMAZIONE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'art 4, quarto comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici (approvato con DPR 16 luglio 1962 n 1063), ove prevede il diritto dell'aggiudicatario di svincolarsi da ogni impegno, e, quindi, di conseguire la restituzione della cauzione eventualmente versata, per il caso di mancata approvazione del contratto nel termine di sessanta giorni dalla stipulazione, comporta che detto diritto dell'aggiudicatario va a maggior ragione, riconosciuto nel caso di mancata stipulazione del contratto medesimo entro quel termine. Pure in tale ipotesi pertanto, ai sensi della citata norma, il recesso dell'aggiudicatario richiede la sola notificazione all'ente appaltante della dichiarazione della volonta di sciogliersi dagli impegni assunti, di cui all'art 114 del regolamento di contabilita generale dello stato (approvato con RD 23 maggio 1924 n 827), e non anche una preventiva intimazione alla stipulazione del contratto.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 114, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)