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Sez. L, Sentenza n. 1396 del 13/04/1977 (Rv. 385115 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 35 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1977-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385115-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IN GENERE - PERIODO FERIALE - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 35 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969, n 742, che esclude le cause di lavoro dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, per contrasto con gli artt 3 e 35 cost, poiche, da un lato, la norma denunciata non determina alcuna difformita di trattamento rispetto a parita di situazioni, in quanto relativa a cause che il legislatore considera urgenti in virtu di una previsione di politica legislativa, o per il loro oggetto, o per il grave pregiudizio che potrebbe derivarne alle parti; d'altro lato, tale norma neppure contrasta con le norme costituzionali dettate per la tutela del lavoro, poiche essa non danneggia il lavoratore, ma gli giova, permettendogli di realizzare piu facilmente le sue pretese attraverso la maggiore speditezza del processo. (V 1096/76, mass n 379765; (V 130/74, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)