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Sez. L, Sentenza n. 1096 del 26/03/1976 (Rv. 379765 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1976-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379765-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, che esclude le cause di lavoro dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale per preteso contrasto con l'art 35 Costituzione (tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni), poiche la norma di cui all'art 3 citato non danneggia il lavoratore, impedendogli di usufruire dei termini feriali, ma gli giova, permettendogli di realizzare piu facilmente le sue pretese, attraverso la maggiore speditezza del processo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)