Sez. L, Sentenza n. 5254 del 11/09/1980 (Rv. 409093 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - CAUSE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE ESCLUSE - CAUSE DI LAVORO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 3 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 3 della legge 7 ottobre 1969, n 742 (che esclude le cause di lavoro dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale) per contrasto con gli artt 3 e 35 cost, poiche, da un lato, la norma denunciata non determina alcuna difformita di trattamento rispetto a parita di situazioni, in quanto relativa a cause che il legislatore considera urgenti in virtu di una previsione di politica legislativa, o per il loro oggetto, o per il grave pregiudizio che potrebbe derivarne alle parti; d'altro lato, tale norma neppure contrasta con le norme costituzionali dettate per la tutela del lavoro, poiche essa non danneggia il lavoratore, ma gli giova, permettendogli di realizzare piu facilmente le sue pretese attraverso la maggiore speditezza del processo. (Conf 1396/77, mass n 385115, nella seconda parte; (Conf 1096/76, mass n 379765).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)