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Sez. 1, Sentenza n. 20631 del 07/10/2011 (Rv. 619909 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Estinzione del processo - Ordinanza del tribunale monocratico - Natura sostanziale di sentenza impugnabile con l'appello - Ordinanza del giudice istruttore - Reclamabilità avanti al collegio - Condizioni - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa al rito societario.
Stato
decisa il 2011-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619909-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore; tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione, ha osservato che nessun argomento in senso contrario è desumibile dalla specialità del rito societario, né dalla sua conformazione in termini di maggiore speditezza rispetto al procedimento di cognizione ordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)